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Legge 25/06/1865 n. 2359

Art. 23 A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

Art. 24 Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione. Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel modo stabilito dall'art. 17 della presente legge. Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25 Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto. Deve questa consegnarsi al sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18. L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.

Art. 26 Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il sindaco, il quale coll'assistenza della giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.

Art. 27 L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione. Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti, che trovansi in possesso del fondo. Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.

Art. 28 L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi tra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che, il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.

Art. 29 Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.

Art. 30 Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito. Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare della indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52. In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

Art. 31 Il prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta di indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Art. 32 Il tribunale, nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal prefetto. Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presenta re la loro relazione.

Art. 33 Sulla richiesta del prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 34 La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di procedura civile.

Art. 35 Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedire ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51.

Art. 36 Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà. La pubblicazione deve avere luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37 Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell'espropriante. Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini dell'art. 24. Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Art. 38 Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate, giusta le norme traccia te dalle leggi generali di procedura.

Art. 39 Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita.

Art. 40 Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 41 Qualora dalla esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente. Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare allo espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato ai termini dell'art. 39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata su peri il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile. L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata, a norma dell'art. 40. In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'art. 40.

Art. 42 L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

Art. 43 Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire u- n'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pub- blica utilità da eseguirsi. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44 Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere fra il proprietario diretto e l'enfiteuta, ne a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 45 Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo nel fondo dominante o servente. Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la esecuzione delle ope re occorrenti per la conservazione o per traslazione della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46 E’ dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione del- l'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffri re un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare la indennità. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

Art. 48 Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma del- l'art. 30. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Art. 49 Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprie tari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50 La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell’espropriare dalla data del decreto del prefetto che pronuncia l'espropriazione.

Art. 51 Il decreto del prefetto che pronuncia l'espropriazione, deve, a cura dell'espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati. Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al prefetto, quanto all'espropriante. Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

Art. 52 Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, ne impedirne gli effetti. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sulla indennità che lo rappresenta.

Art. 53 Il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari. La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante.

 

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